LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO» DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO
“MAIOREM HAC DILECTIONEM” SULL’OFFERTA DELLA VITA
“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici” (Gv 15, 13).
Sono degni di speciale considerazione ed onore quei cristiani che, seguendo più da vicino le orme e gli insegnamenti del Signore Gesù, hanno offerto volontariamente e liberamente la vita per gli altri ed hanno perseverato fino alla morte in questo proposito.
È certo che l’eroica offerta della vita, suggerita e sostenuta dalla carità, esprime una vera, piena ed esemplare imitazione di Cristo e, pertanto, è meritevole di quella ammirazione che la comunità dei fedeli è solita riservare a coloro che volontariamente hanno accettato il martirio di sangue o hanno esercitato in grado eroico le virtù cristiane.
Con il conforto del parere favorevole espresso dalla Congregazione delle Cause dei Santi, che nella Sessione Plenaria del 27 settembre 2016 ha attentamente studiato se questi cristiani meritino la beatificazione, stabilisco che siano osservate le norme seguenti:
Art. 1
L’offerta della vita è una nuova fattispecie dell’iter di beatificazione e canonizzazione, distinta dalle fattispecie sul martirio e sull’eroicità delle virtù.
Art. 2
L’offerta della vita, affinché sia valida ed efficace per la beatificazione di un Servo di Dio, deve rispondere ai seguenti criteri:
a) offerta libera e volontaria della vita ed eroica accettazione propter caritatem di una morte certa e a breve termine;
b) nesso tra l’offerta della vita e la morte prematura;
c) esercizio, almeno in grado ordinario, delle virtù cristiane prima dell’offerta della vita e, poi, fino alla morte;
d) esistenza della fama di santità e di segni, almeno dopo la morte;
e) necessità del miracolo per la beatificazione, avvenuto dopo la morte del Servo di Dio e per sua intercessione.
Art. 3
La celebrazione dell’Inchiesta diocesana o eparchiale e la relativa Positio sono regolate dalla Costituzione apostolica Divinus perfectionis Magister del 25 gennaio 1983, in Acta Apostolicae Sedis Vol. LXXV (1983, 349-355), e dalle Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis facendis in Causis Sanctorum del 7 febbraio dello stesso anno, in Acta Apostolicae Sedis Vol. LXXV (1983, 396-403), salvo quanto segue.
Art. 4
La Positio sull’offerta della vita deve rispondere al dubium: An constet de heroica oblatione vitae usque ad mortem propter caritatem necnon de virtutibus christianis, saltem in gradu ordinario, in casu et ad effectum de quo agitur.
Art. 5
Gli articoli seguenti della citata Costituzione Apostolica sono così modificati:
Art. 1:
“Ai Vescovi diocesani, agli Eparchi e a quanti ad essi sono equiparati dal diritto, nell’ambito della loro giurisdizione, sia d'ufficio, sia ad istanza dei singoli fedeli o di legittime associazioni e dei loro rappresentanti, compete il diritto di investigare circa la vita, le virtù, l’offerta della vita o il martirio e la fama di santità, di offerta della vita o di martirio, sui presunti miracoli, ed eventualmente, sul culto antico del Servo di Dio, di cui si chiede la canonizzazione”.
Art. 2,5:
“L’Inchiesta sui presunti miracoli si faccia separatamente da quella sulle virtù, sull’offerta della vita o sul martirio”.
Art. 7,1:
“studiare le cause loro affidate con i collaboratori esterni e preparare le Positiones sulle virtù, sull’offerta della vita o sul martirio”.
Art. 13,2:
“Se il Congresso giudicherà che la causa è stata istruita secondo le norme di legge, stabilirà di affidarla a uno dei Relatori; il Relatore, a sua volta, aiutato da un collaboratore esterno, farà la Positio sulle virtù, sull’offerta della vita o sul martirio, secondo le regole della critica agiografica”.
Art. 6
Gli articoli seguenti delle citate Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis facendis in Causis Sanctorum sono così modificati:
Art. 7:
“La causa può essere recente o antica; è detta recente, se il martirio, le virtù o l’offerta della vita del Servo di Dio possono essere provati attraverso le deposizioni orali di testimoni oculari; è detta antica quando le prove relative al martirio o le virtù possono essere desunte soltanto da fonti scritte”.
Art. 10,1°:
“nelle cause sia recenti che antiche, una biografia di un certo valore storico sul Servo di Dio, se esiste, o, in mancanza di questa, un'accurata relazione cronologica sulla vita e le attività del Servo di Dio, sulle virtù o sull’offerta della vita o sul martirio, sulla fama di santità e di miracoli, senza omettere ciò che pare contrario o meno favorevole alla causa stessa”.
Art. 10,3°:
“solo nelle cause recenti, un elenco delle persone che possono contribuire a esplorare la verità sulle virtù o sull’offerta della vita o sul martirio del Servo di Dio, come pure sulla fama di santità e di miracoli, oppure impugnarla”.
Art. 15,a:
“Ricevuta la relazione, il Vescovo consegni al promotore di giustizia o ad un altro esperto tutto ciò che è stato acquisito fino a quel momento, affinché possa preparare gli interrogatori utili ad indagare e mettere in luce la verità circa la vita, le virtù, l’offerta della vita o il martirio, la fama di santità, di offerta della vita o di martirio del Servo di Dio”.
Art. 15,b:
“Nelle cause antiche gli interrogatori riguardino soltanto la fama di santità, di offerta della vita o di martirio ancora presente e, se è il caso, il culto reso al Servo di Dio in tempi più recenti”.
Art. 19:
“A provare il martirio, l'esercizio delle virtù o l’offerta della vita e la fama dei miracoli di un Servo di Dio che sia appartenuto a qualche istituto di vita consacrata, i testimoni presentati devono essere, in parte notevole, estranei; a meno che ciò sia impossibile, a motivo della particolare vita del Servo di Dio”.
Art. 32:
“L'inchiesta sui miracoli dev’essere istruita separatamente dall'inchiesta sulle virtù o sull’offerta della vita o sul martirio e si svolga secondo le norme che seguono”.
Art. 36:
“Sono proibite nelle chiese le celebrazioni di qualunque genere o i panegirici sui Servi di Dio, la cui santità di vita è tuttora soggetta a legittimo esame. Ma anche fuori della chiesa bisogna astenersi da quegli atti che potrebbero indurre i fedeli a ritenere a torto che l'inchiesta, fatta dal vescovo sulla vita e sulle virtù, sul martirio o sull’offerta della vita del Servo di Dio, comporti la certezza della futura canonizzazione dello stesso Servo di Dio”.
Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano”, entrando in vigore il giorno stesso della promulgazione e che, successivamente, sia inserito in Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 11 luglio, quinto del Nostro Pontificato.
FRANCESCO
La quarta via-
Una nuova fattispecie nell’iter processuale delle canonizzazioni
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2017-07-11 L’Osservatore Romano
Con il motuproprio Maiorem hac dilectionem sull’offerta della vita, Papa Francesco ha aperto la via alla beatificazione di quei fedeli che, spinti dalla carità, hanno offerto eroicamente la propria vita per il prossimo accettando liberamente e volontariamente una morte certa e prematura con l’intento di seguire Gesù: «Egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Giovanni 3, 16).
Come si sa, ormai da secoli le norme della Chiesa cattolica prevedono che si possa procedere alla beatificazione di un servo di Dio percorrendo una di queste tre vie.
Aroon Spong, «Trafitto»
1) La via del martirio che è la suprema imitazione di Cristo e la testimonianza più alta della carità. Il concetto classico di martirio comprende: a) l’accettazione volontaria della morte violenta per amore di Cristo, da parte della vittima; b) l’odium del persecutore per la fede, o per un’altra virtù cristiana; c) la mitezza e il perdono della vittima che imita l’esempio di Gesù, il quale sulla croce invocò la misericordia del Padre per i suoi uccisori.
2) La via delle virtù eroiche, esercitate «speditamente, prontamente, piacevolmente e sopra il comune modo di agire, per un fine soprannaturale» (Benedetto XIV) e per un congruo periodo di tempo, ossia fino a farle diventare un modo abituale di essere e di agire conforme al Vangelo. Si tratta delle virtù teologali (fede, speranza, carità), cardinali (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza) e “annesse” (povertà, obbedienza, castità, umiltà).
3) C’è, poi, una terza via, meno conosciuta e meno battuta, che, però, conduce allo stesso risultato delle altre due. È la via dei cosiddetti casus excepti, così chiamati dal Codice di diritto canonico del 1917 (cfr. cann. 2125-2135). Il loro riconoscimento porta alla conferma di un culto antico, cioè successivo al pontificato di Alessandro III († 1181) e antecedente al 1534, così come stabilì Urbano VIII (1623-1644), il grande legislatore delle cause dei santi. La conferma del culto antico è chiamata anche “beatificazione equipollente”.
Queste tre vie sono tuttora aperte e percorribili, ma non sembra che siano sufficienti per interpretare tutti i casi possibili di santità canonizzabile. Infatti, ultimamente, la Congregazione delle cause dei santi si è posta la domanda «se non siano meritevoli di beatificazione quei servi di Dio che, ispirati dall’esempio di Cristo, abbiano liberamente e volutamente offerto e immolato la propria vita per i fratelli in un supremo atto di carità, che sia stato direttamente causa di morte, mettendo così in pratica la parola del Signore: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Giovanni 15, 13)» (Positio peculiaris, p. 3).
Si tratta di introdurre una quarta via, che potremmo chiamare dell’offerta della vita. Pur avendo alcuni elementi che la fanno assomigliare sia alla via del martirio che a quella delle virtù eroiche, è una via nuova che intende valorizzare una eroica testimonianza cristiana, finora senza una procedura specifica, proprio perché non rientra del tutto nella fattispecie del martirio e neppure in quella delle virtù eroiche.
La via dell’offerta della vita, infatti, assomiglia parzialmente a quella del martirio perché c’è l’eroico dono di sé, fino alla morte inclusa, ma se ne differenzia perché non c’è un persecutore che vorrebbe imporre la scelta contro Cristo. Similmente, la via dell’offerta della vita assomiglia a quella delle virtù eroiche perché c’è un atto eroico di carità (dono di sé), ispirato dall’esempio di Cristo, ma se ne differenzia perché non è l’espressione di un prolungato esercizio delle virtù e, in particolare, di una carità eroica. Si richiede, comunque, un esercizio ordinario di vita cristiana, che renda possibile e comprensibile la decisione libera e volontaria di donare la propria vita in un atto supremo di amore cristiano, che superi il naturale istinto di conservazione, imitando Cristo, che si è offerto al Padre per il mondo, sulla croce.
È chiaro, pertanto, che tutte le vie alla santità canonizzata debbono avere un denominatore comune nella carità, che è “vincolo della perfezione”, “pienezza della legge” e “anima della santità”. Anche l’offerta della vita, quindi, non può prescindere dalla perfezione della carità, che in questo caso, però, non è il risultato di una prolungata, pronta e gioiosa ripetizione di atti virtuosi, ma è un unico atto eroico che per la sua radicalità, irrevocabilità e persistenza usque ad mortem esprime pienamente l’opzione cristiana. I teologi, poi, insegnano che, in forza della “connessione” tra le virtù, dove c’è un atto eroico di carità non può mancare un corrispondente atto di fede, speranza, prudenza, fortezza e così via. Va pure detto che il fattore tempo, ossia la durata dell’offerta ha una sua rilevanza. Infatti, se l’atto eroico dell’offerta si protrae negli anni, potrebbe alla fine rientrare nella fattispecie delle virtù eroiche, che diventano tali non solo perché sono l’espressione di comportamenti straordinariamente perfetti, ma anche perché protratti per un tempo notevole, che la giurisprudenza canonica indica in una decina di anni di pratica nei casi ordinari. Per delimitare questo aspetto il motuproprio parla molto opportunamente di “morte a breve termine”, il che non vuol dire immediata ma neppure così lontana da trasformare l’atto eroico in virtù eroica. Nel qual caso muterebbe la fattispecie. Qualora si verifichi la compresenza della offerta eroica della vita con l’esercizio eroico delle virtù cristiane, è ovvio, che l’iter giuridico preferirà la fattispecie delle virtù eroiche, che esprimono più compiutamente la personalità del servo di Dio, la santità e la sinfonia delle sue ricchezze spirituali. Se fosse possibile tracciare una graduatoria dei percorsi giuridici per l’accertamento della santità canonizzabile, potremmo concludere che al primo posto sta il martirio, al secondo le virtù eroiche, al terzo l’atto eroico dell’offerta della vita fino alla morte inclusa. Per concludere il ragionamento possiamo tranquillamente asserire che chi sigilla la sua vita con un atto eroico di carità, può essere considerato perfetto discepolo di Cristo e, come tale, meritevole di essere proposto quale modello di vita cristiana, qualora Dio stesso ne garantisca l’autenticità e l’esemplarità mediante la fama di santità, la prova dei miracoli e il giudizio favorevole della suprema autorità della Chiesa.
L’offerta della vita usque ad mortem, finora non costituiva una fattispecie a sé stante, ma, se c’era, veniva incorporata, solo come dettaglio, nella fattispecie delle virtù eroiche, oppure in quella del martirio. È ormai chiaro che questa incorporazione non rendeva giustizia a una vera e, per molti aspetti, toccante espressione di santità. Già Benedetto XIV, il magister, non escludeva dagli onori degli altari quelli che avevano dato la vita in un estremo atto di carità, come ad esempio, l’assistenza degli appestati che, scatenando il contagio, diventava causa certa di morte.
Tutta questa problematica cominciò a diventare oggetto di esplicita riflessione della Congregazione delle cause dei santi, a partire dal congresso ordinario del 24 gennaio 2014. Il prefetto, cardinale Angelo Amato, portò la questione all’attenzione del Santo Padre Francesco nell’udienza del 7 febbraio successivo. Il Papa «approvò e incoraggiò» lo studio di questa nuova fattispecie, per cui il dicastero allestì una Positio peculiaris, con i contributi complementari di cinque studiosi delle cause dei santi: un biblista, un docente di teologia dogmatica, uno specialista in teologia spirituale, un giurista e uno storico.
Il 2 giugno 2016 la Congregazione tenne sull’argomento un congresso peculiare composto da 15 esperti (10 consultori e 5 postulatori), diversi da quelli della Positio peculiaris. Presiedette la riunione il vescovo Enrico dal Covolo, soprattutto nella sua qualità di postulatore. La discussione si svolse sulla traccia di cinque quesiti, comunicati fin dalla convocazione del congresso e così formulati: «1. L’offerta della vita, seguita dalla morte, può essere giudicata come espressione di suprema ed eroica imitazione di Cristo? 2. Quali caratteristiche psicologiche e teologiche dovrebbe avere l’offerta della vita per essere un eroico atto di carità? 3. L’offerta della vita deve maturare nel contesto di una consolidata vita cristiana, oppure può essere una decisione improvvisa, senza cioè una preparazione remota? 4. È opportuno che l’offerta della vita sia una fattispecie distinta da quella del martirio e delle virtù eroiche? 5. La procedura giuridica per l’eventuale beatificazione per viam vitae oblationis, oltre l’inchiesta diocesana super vita, virtutibus, oblatione vitae, fama sanctitatis... deve comprendere anche la prova di un miracolo?» (Relatio et vota congressus peculiaris, p. 8).
Joel Fiser, «Martire»
A ogni domanda fu risposto per iscritto dai quindici consultori e postulatori che poi si confrontarono in una riunione collegiale (congresso). Come è noto, le conclusioni dei congressi peculiari della Congregazione delle cause dei santi sono sempre importanti, perché esprimono il motivato parere di studiosi e di esperti che hanno esaminato a fondo la materia. Tuttavia, il loro voto non è deliberativo e vincolante. Nel nostro caso, l’ampio e sereno approfondimento del congresso portò a queste conclusioni: a) l’offerta della vita, seguita dalla morte, può essere giudicata come espressione di suprema ed eroica imitazione di Cristo, come emerge dal Nuovo Testamento, dalla tradizione dei martiri e dei confessori della fede, dal magistero dei Papi, dal concilio Vaticano IIe dalla riflessione teologica, soprattutto a proposito della carità; b) l’offerta della vita, nella stragrande maggioranza dei casi, matura in un contesto di pratica delle virtù cristiane; c) circa il quesito se l’offerta della vita debba essere una fattispecie distinta da quella del martirio e della virtù eroiche, la maggioranza dei voti sostenne l’idea di configurare una fattispecie distinta, mentre una minoranza non lo ritenne opportuno; d) circa la procedura giuridica per l’eventuale beatificazione per viam vitae oblationis, oltre l’inchiesta diocesana super vita, virtutibus, oblatione vitae, fama sanctitatis, la maggioranza dei consultori e dei postulatori ritenne necessario, per la beatificazione, un miracolo formalmente approvato.
Con questi pareri, il 27 settembre 2016, si andò alla sessione plenaria dei cardinali e vescovi, membri della Congregazione delle cause dei santi. Anche in questa sede, i vari aspetti della questione furono messi a fuoco con profondità di dottrina e ampiezza di considerazioni pastorali. In conclusione i cardinali e i vescovi diedero voto favorevole a una nuova via per la beatificazione di chi ha offerto la vita con esplicite e riconosciute motivazioni cristiane. Fu pure evidenziata la necessità di un miracolo, formalmente approvato, quale conferma divina del giudizio umano sull’offerta della vita. Queste conclusioni furono sottoposte dalla Congregazione delle cause dei santi al Santo Padre Francesco con lettera del 28 novembre 2016 (Prot. Num. VAR 7454/14). Il 17 gennaio di quest’anno la Segreteria di Stato informava il cardinale Amato che Sua Santità «in data 10 gennaio corrente ha benevolmente approvato la proposta di procedere alla beatificazione di quei Servi di Dio la cui libera e volontaria offerta della vita sia divenuta causa della loro morte». Veniva pure richiesto alla Congregazione di «redigere il testo del pronunciamento pontificio» per presentarlo alla definitiva approvazione del Santo Padre. Il testo del citato pronunciamento pontificio è ora il motuproprio Maiorem hac dilectionem, firmato da Papa Francesco. Questo documento pontificio molto opportunamente all’art. 2 precisa: «L’offerta della vita, affinché sia valida ed efficace per la beatificazione di un Servo di Dio, deve rispondere ai seguenti criteri: a. offerta libera e volontaria della vita ed eroica accettazione propter caritatem di una morte certa e a breve termine; b. nesso tra l’offerta della vita e la morte prematura; c. esercizio, almeno in grado ordinario, delle virtù cristiane prima dell’offerta della vita e, poi, fino alla morte; d. esistenza della fama sanctitatis et signorum, almeno dopo la morte; e. necessità del miracolo per la beatificazione, avvenuto dopo la morte del Servo di Dio e per sua intercessione». L’art. 3 del motuproprio aggiunge come regolarsi nell’indagine canonica sull’offerta della vita e nella preparazione del relativo dossier (positio) da sottoporre ai consultori teologi e ai cardinali: «La celebrazione dell’inchiesta diocesana o eparchiale e la relativa positio sono regolate dalla Costituzione apostolica Divinus perfectionis magister del 25 gennaio 1983 [...] e dalla Normae servandae [...] del 7 febbraio dello stesso anno». Questa nuova normativa sull’offerta della vita dovrà raccordarsi, logicamente, anche con l’Istruzione Sanctorum mater del 17 maggio 2007, la quale intende agevolare la corretta applicazione della legislazione del 1983. Infine, il motuproprio ha deciso che il dubium, ossia l’oggetto dell’accertamento delle cause sull’offerta della vita, fosse così formulato: An constet de heroica oblatione vitae usque ad mortem propter caritatem necnon de virtutibus christianis, saltem in gradu ordinario, in casu et ad effectum de quo agitur (“se risultano provate l’offerta della vita fino alla morte a motivo della carità nonché le virtù cristiane esercitate almeno in grado ordinario, nel caso e per le finalità di cui si tratta”). Il Santo Padre ha anche disposto che questo suo atto legislativo fosse promulgato mediante «L’Osservatore Romano» e che entrasse in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.
Con questo provvedimento la dottrina sulla santità cristiana canonizzabile e la procedura tradizionale della Chiesa per la beatificazione dei servi di Dio non soltanto non sono state alterate, ma si sono arricchite di nuovi orizzonti e opportunità per l’edificazione del popolo di Dio, che nei suoi santi vede il volto di Cristo, la presenza di Dio nella storia e l’esemplare attuazione del Vangelo.
di Marcello Bartolucci
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Pope Francis creates new category for beatification: oblatio vitae
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2017-07-11 Vatican Radio
(Vatican Radio) Pope Francis issued an Apostolic Letter motu proprio on Tuesday, by which he created a new category, distinct from martyrdom, under which a Servant of God may be declared Blessed: oblatio vitae, or “the free offering (i.e. “oblation”) of [one’s] life”.
The Letter, Maiorem hac dilectionem, takes its title from the words of Our Lord as recorded in the Holy Gospel according to St. John, “Greater love than this no man hath, that a man lay down his life for his friends, (Jn 15:13)”.
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The Letter creates a new category - a facti species in technical language - called, oblatio vitae, and distinguishes it from the facti species of martyrdom, by five (5) criteria:
a) The free and voluntary offering of one’s life, and heroic acceptance propter caritatem of a certain and soon-to-come death;
b) A nexus – i.e. close relation – between the offering of one’s life and the premature death of the one who offers it;
c) The exercise, at least in ordinary degree, of the Christian virtues before the subject’s offering of his or her life and, afterward, perseverance in those virtues unto death;
d) The existence of fama sanctitatis – i.e. the reputation for holiness – on the part of the subject, and of signs [in confirmation thereof], at least after death;
e) The necessity, for beatification, of a miracle, one that occurred after the death of the Servant of God, and by said Servant’s intercession.
The oblatio vitae of the Servant of God, in order that it be valid and efficacious for beatification, must respond to all of the aforementioned criteria.
The positio prepared by the diocesan inquest into the Cause of the Servant of God must respond to the following question: An constet de heroica oblatione vitae usque ad mortem propter caritatem necnon de virtutibus christianis, saltem in gradu ordinario, in casu et ad effectum de quo agitur, which is, “Does [the case of the Servant of God] consist of [an] heroic offering of his/her life up to death for the sake of supernatural love of God (propter caritatem) and also of the Christian virtues, at least in the ordinary degree, on the occasion and to the effect for which [the subject’s offering of his/her life] was made?”
Below, please find the full text of the Apostolic Letter motu proprio, Maiorem hac dilectionem, in the original Latin…
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LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE
DE OBLATIONE VITAE
«Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam quis ponat pro amicis suis» (Io 15,13).
Singulari existimatione et honore digni sunt illi christifideles, qui Iesu Christi vestigia ac placita proxime sequentes, vitam suam pro aliis voluntarie ac libere praebuerunt et hoc in proposito usque ad mortem perseveraverunt.
Omnibus compertum habetur heroicam vitae oblationem, caritate monitam ac fultam, Christi veram, plenam ac praestantissimam imitationem exprimere, quapropter ea digna est illa admiratione, quae fidelium communitas reservare illis solet, qui voluntarie vitam immolaverunt sanguinis martyrio occumbentes vel heroico in gradu christianas virtutes exercuerunt.
Faventi consilio a Congregatione de Causis Sanctorum edito, quae Plenaria in Sessione diei 27 mensis Septembris anno 2016 diligenter perscrutata est an huiusmodi christifideles beatificationis sint digni, has quae sequuntur statuimus normas servandas:
ARTICULUS I
Vitae oblatio nova facti species est itineris ad beatificationem et canonizationem, quae a specie super martyrio et super heroicitatem virtutum differt.
ARTICULUS II
Vitae oblatio, ut sit apta atque efficax ad Servi Dei beatificationem haec requirit:
a) libera ac voluntaria sui vitae oblatio et heroica propter caritatem certae ac tempore proximae mortis acceptio;
b) nexus inter vitae oblationem et praematuram mortem;
c) exercitium, saltem ordinario gradu, christianarum virtutum ante vitae oblationem et, deinceps, usque ad mortem;
d) exsistentia famae sanctitatis et signorum saltem post mortem;
e) necessitas miraculi, beatificationis intuitu, quod post Servi Dei mortem et per eiusdem intercessionem eveniat.
ARTICULUS III
Dioecesanae vel Eparchialis Inquisitionis celebratio una cum pertinenti Positione ad normam Apostolicae Constitutionis Divinus perfectionis Magister diei 25 mensis Ianuarii anno 1983 in Actis Apostolicae Sedis, volumine 75 (1983), 349-355 editae, et secundum Normas Servandas in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum diei 7 mensis Februarii eiusdem anni promulgatas in Actis Apostolicae Sedis, volumine 75 (1983), 396-403 editas, praeter sequentia, temperata est.
ARTICULUS IV
Positio super oblatione vitae ad dubium respondeat “An constet de heroica oblatione vitae usque ad mortem propter caritatem necnon de virtutibus christianis, saltem in gradu ordinario, in casu et ad effectum de quo agitur”.
ARTICULUS V
In articulis subscriptae Apostolicae Constitutionis haec sequentia innoventur:
Ad art. 1:
«Episcopis dioecesanis vel Hierarchis ceterisque in iure aequiparatis, intra fines suae iurisdictionis, sive ex officio, sive ad instantiam singulorum fidelium vel legitimorum coetuum eorumque procuratorum, ius competit inquirendi circa vitam, virtutes, vitae oblationem vel martyrium ac famam sanctitatis vel vitae oblationis vel martyrii, asserta miracula, necnon, si casus ferat, antiquum cultum Servi Dei, cuius canonizatio petitur».
Ad art. 2,5:
«Inquisitio de assertis miraculis ab inquisitione de virtutibus vel de vitae oblatione vel de martyrio separatim fiat».
Ad art. 7,1:
«Una cum externis cooperatoribus causis sibi commissis studere atque Positiones super virtutibus vel super vitae oblatione vel super martyrio parare».
Ad art. 13,2:
«Si Congressus iudicaverit causam instructam fuisse ad legis normas, statuet cuinam ex Relatoribus committenda sit; Relator vero una cum cooperatore externo Positionem super virtutibus vel super vitae oblatione vel super martyrio conficiet iuxta regulas artis criticae in hagiographia servandas».
ARTICULUS VI
In articulis supradictarum Normarum servandarum in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum haec innoventur:
Ad art. 7:
«Causa potest esse recentior aut antiqua; recentior dicitur, si martyrium vel virtutes vel vitae oblatio Servi Dei per orales depositiones testium de visu probari possunt; antiqua vero, cum probationes de martyrio vel de virtutibus vel de vitae oblatione dumtaxat ex fontibus scriptis erui possunt».
Ad art. 10,1°:
«In causis tam recentioribus quam antiquis, biographiam alicuius historici momenti de Servo Dei, si extat, vel, ea deficiente, accuratam relationem chronologice digestam de vita et gestis ipsius Servi Dei, de eius virtutibus vel vitae oblatione vel martyrio, de sanctitatis et signorum fama, non omissis iis quae ipsi causae contraria vel minus favorabilia videntur».
Ad art. 10,3°:
«In causis recentioribus tantum, elenchum personarum quae ad eruendam veritatem circa virtutes vel vitae oblationem vel martyrium Servi Dei, necnon circa sanctitatis vel signorum famam conferre possunt vel adversari».
Ad art. 15,a:
«Relatione accepta, Episcopus omnia usque ad illud tempus acquisita promotori iustitiae vel alii viro perito tradat, ut interrogatoria conficiat quae apta sint ad verum indagandum et inveniendum de Servi Dei vita, virtutibus vel vitae oblatione vel martyrio, fama sanctitatis vel vitae oblationis vel martyrii».
Ad art. 15,b:
«In causis antiquis vero interrogatoria dumtaxat famam sanctitatis vel vitae oblationis vel martyrii adhuc vigentem necnon, si casus ferat, cultum recentioribus temporibus Servo Dei praestitum respiciant».
Ad art. 19:
«Ad probandum martyrium vel virtutum exercitium vel vitae oblationem et signorum famam Servi Dei qui pertinuerit ad aliquod Institutum vitae consecratae, notabilis pars testium inductorum debent esse extranei, nisi, ob peculiarem Servi Dei vitam, id impossibile evadat».
Ad art. 32:
«Inquisitio super miraculis separatim instruenda est ab inquisitione super virtutibus vel vitae oblatione vel martyrio et fiat iuxta normas quae sequuntur».
Ad art. 36:
«De Servis Dei, quorum sanctitas vitae adhuc legitimo examini subiecta est, quaelibet sollemnia vel panegyricae orationes in ecclesiis prohibentur. Sed etiam extra ecclesiam abstinendum est ab iis actis quibus fideles induci possint ad falso putandum inquisitionem ab Episcopo factam de Servi Dei vita et virtutibus vel vitae oblatione vel martyrio certitudinem secum ferre futurae eiusdem Servi Dei canonizationis»
Haec omnia, quae his Apostolicis Litteris motu proprio statuimus, mandamus ut rite funditusque serventur, contrariis quibuscumque etiam speciali mentione dignis minime obstantibus et publici iuris fiant per editionem super actis diurnis scilicet “L’Osservatore Romano” et ab hoc ipso die vigere incipiant et deinceps in Actis Apostolicae Sedis referri mandamus.
Datum apud Sanctum Petrum, die XI mensis Iulii, anno Domini MMXVII, Pontificatus Nostri quinto.
(from Vatican Radio)